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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12432 - pubb. 20/04/2015.

Rito sommario, identificazione degli elementi della causa e parametro della compatibilità con l’istruzione sommaria


Tribunale di Torino, 03 Dicembre 2013. Est. Di Capua.

Rito sommario - Identificazione degli elementi della causa - Parametro della compatibilità con l’istruzione sommaria - Oggetto della verifica - Complesso delle difese


L’identificazione degli elementi della causa, proposta con il rito sommario, che devono essere commisurati al parametro della compatibilità con l’istruzione sommaria e, quindi, con il rito sommario, deve partire dal tenore letterale dell’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale il mutamento del rito va disposto quando richiedano un’istruzione non sommaria “le difese svolte dalle parti”; il dato testuale (forse solo apparentemente in contrasto con l’art. 702 ter, 4° comma, c.p.c., che, a proposito della domanda riconvenzionale, concentra invece sulla causa la verifica dell’incompatibilità con l’istruzione sommaria) chiarisce infatti che l’oggetto della verifica non sono soltanto le deduzioni istruttorie articolate dalle parti, ma il complesso delle difese svolte dalle stesse, ovvero, come chiarito da autorevole dottrina, principalmente i fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, ma anche le argomentazioni giuridiche che ciascuna parte adduce e finanche la dimensione soggettiva della controversia, nel senso che il coinvolgimento, necessario od opportuno, di parti ulteriori rispetto a quelle originarie, può contribuire a rivelare la necessità di trattare la lite con il giudizio ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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