Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12462 - pubb. 22/04/2015

Il Prefetto non può annullare la trascrizione del matrimonio gay

T.A.R. Lazio, 09 Marzo 2015. Est. Proietti.


Trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso nel registro dei matrimoni presso l’ufficio di Stato Civile – Intervento del Prefetto nel senso di annullare la trascrizione – Legittimità – Esclusione

Trascrizione nel registro degli atti di matrimonio – Natura giuridica – Atto amministrativo – Sussiste



Una trascrizione nel Registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell'Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile. Né un potere del genere può evincersi dall'art. 54, commi 3 ed 11, del TUEL posto che tali disposizioni prevedono il potere del Prefetto di sostituirsi al Sindaco in caso di inerzia di quest'ultimo nel sovrintendere agli uffici di stato civile. Ne consegue, pertanto, che spetta solo all'Autorità giudiziaria disporre la cancellazione di un atto indebitamente registrato nel Registro degli atti di matrimonio, posto che: le registrazioni dello stato civile non possono subire variazioni se non nei limitati casi descritti e normativamente previsti in modo espresso; l'ufficiale di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri e di correggere gli errori materiali; ogni rettificazione o cancellazione è attribuita alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; fra le annotazioni possibili nel registro dei matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di autotutela ma, solo l'annotazione della rettificazione giudiziaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La trascrizione nel registro dell’atto di matrimonio deve intendersi quale atto avente natura amministrativa, e non un mero “un atto pubblico formale” con effetto dichiarativo e di certificazione, sottratto alla disciplina pubblicistica. Infatti, costituiscono atti amministrativi gli atti giuridici di diritto pubblico compiuti dai soggetti attivi della pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa. Tra tali atti, che possono concretizzarsi in atti di accertamento consistenti nella constatazione obiettiva di fatti o situazioni, rientrano i certificati che integrano dichiarazioni di conoscenza di qualità personali di un soggetto o della titolarità di status, capacità o diritti o dell’esistenza di rapporti giuridici.  I certificati sono rilasciati in base a constatazioni dirette della pubblica amministrazione o alle risultanze di atti in suo possesso e, ai fini che interessano in questa sede, il fatto che gli atti in questione abbiano natura certificativa non induce a negare che la trascrizione del matrimonio debba essere considerata un provvedimento amministrativo e non “un atto pubblico formale” con effetto meramente dichiarativo e di certificazione, perché anche atti del genere vanno considerati atti amministrativi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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