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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12477 - pubb. 23/04/2015.

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite


Tribunale di Torino, 29 Ottobre 2013. Est. Di Capua.

Giudizio avanti al tribunale - Giudice unico - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Sentenza

Opposizione a decreto ingiuntivo - Rinuncia dell'opponente - Condanna alle spese di lite


Davanti al giudice unico del tribunale l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria; nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove parte opponente dovesse rinunciare al giudizio, la stessa dovrà essere condannata a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite, in ossequio a quanto disposto dall’art. 306, ultimo comma, c.p.c., la quale, infatti, prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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