Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12697 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 11 Marzo 2015. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento – Esistenza di debiti verso soggetti terzi e verso l'istante – Requisiti di insolvenza e legittimazione del ricorrente – Distinzione



L'esistenza di altri ingenti debiti verso terzi è requisito che va valutato distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito del ricorrente, dal momento che il primo rileva ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del creditore istante, per cui se questi non è legittimato viene a mancare comunque il presupposto per la dichiarazione di fallimento.

(Fattispecie in cui il Tribunale ha negato la legittimazione del ricorrente, il cui credito non è stato ritenuto sufficientemente provato, in presenza di debiti a bilancio per svariati milioni di euro in capo alla società di cui si chiedeva la dichiarazione di fallimento). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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