Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12710 - pubb. 25/05/2015

In tema di usura, il tasso di mora non può essere ricompreso nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso soglia corrispettivo

Tribunale Rimini, 06 Febbraio 2015. Est. Bernardi.


Usura - Contratto di mutuo - Verifica della soglia - Pattuizioni relative agli interessi moratori - Rilevanza - Esclusione - Sommatoria dei tassi corrispettivo e di mora - Inammissibilità



Nell’ambito del mutuo, deve ritenersi che il tasso di mora non possa essere ricompreso nel calcolo del T.E.G. al fine della verifica del superamento del tasso soglia corrispettivo. Infatti:

1) l’aumento del tasso previsto per l’ipotesi di mora ed in definitiva il tasso complessivamente pattuito a titolo di interessi moratori non può essere paragonato tal quale con il tasso soglia, che è stato costruito sulla base del T.E.G. rilevato nei singoli D.M. via via succedutisi nel tempo esplicitamente, senza tenere in considerazione la maggiorazione prevista per la mora;
 
2) si consideri come la possibilità di applicare la norma sull’usura agli interessi di mora non appaia pacifica, non essendo il dato normativo certamente univoco (ed anzi andando lo stesso in senso contrario all’applicazione in questione): l’art. 644 c.p. si riferisce espressamente a interessi posti in “corrispettivo” di una prestazione di denaro, al pari dell’art. 2 della L. 108/1996 che parla di “remunerazioni” (interessi corrispettivi: fase fisiologica del rapporto), mentre l’interesse moratorio attiene al tema del risarcimento del danno (fase patologica del rapporto); dunque, i decreti dovrebbero rilevare il tasso per la fisiologia del rapporto e lo stesso dovrebbe essere confrontato con il tasso previsto dal singolo contratto sempre per la fase fisiologica del rapporto, senza alcuna rilevanza per l’interesse di mora, che non si considera né in sede di D.M., né in sede di verifica giudiziale;

3) l’indicazione “a qualunque titolo” contenuta nell’art. 1 D.L. 394/2000, convertito con modifiche nella legge n. 24/2001, non è certo univoca al riguardo e, considerato come si tratterebbe dell’unico appiglio legislativo alla tesi favorevole – non potendosi valorizzare oltremodo l’obiter dictum di Corte Cost. 29/2002 espresso peraltro in termini di mera “plausibilità” –, lo stesso non pare in grado di derogare implicitamente alle norme generali in tema di risarcimento del danno (precludendolo nell’ambito delle operazioni di finanziamento), tenuto anche conto delle argomentazioni al riguardo espresse dal Collegio di coordinamento dell’ABF con la decisione n. 1875/2014 circa la rilevanza, anche in ambito del diritto comunitario, degli interessi di mora;

4) anche volendo postulare l’astratta applicabilità della L. 108/1996 agli interessi moratori, deve ritenersi che in mancanza di una rilevazione specifica del tasso di mora, il paragone puro e semplice tra i due tassi (tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e tasso contrattuale di mora) risulta illegittimo, per violazione dell’art. 2 della L. 108/1996;
 
5) in ogni caso andrebbe rilevato uno specifico tasso soglia moratorio, in mancanza del quale, non potendosi confrontare tassi ottenuti in modo disomogeneo - a fronte del chiarissimo dato normativo ricavabile dall’art. 2 L. 108/1996 e dall’omologo art. 644, 4° comma c.p.c. - si verserebbe in una situazione di inapplicabilità della normativa sull’usura all’ipotesi del tasso di mora, al pari di quanto si verificherebbe, pacificamente, in ipotesi di mancata emanazione dei D.M. trimestrali.

Residua comunque il controllo giudiziale previsto dall’art. 1384 c.c. in tema di riduzione della penale di importo manifestamente eccessivo, quale forma di controllo e tutela in tema di interessi di mora, tenuto conto che la convenzione di interessi moratori può essere intesa come forma particolare di clausola penale; v. Cass. n. 8481/2001. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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