Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12730 - pubb. 28/05/2015

Usura bancaria, determinazione del TEG della singola operazione, nullità parziale del contratto e nullità virtuale di protezione

Tribunale Reggio Emilia, 04 Dicembre 2014. Est. Ramponi.


Usura bancaria – Determinazione del TEG della singola operazione – Artt. 644 IV comma c.p. e 1815 c.c. – Il tasso di interesse oggetto della fattispecie penale – Nullità parziale del contratto – Nullità virtuale di protezione – Istruzioni per la rilevazione del TEGM fornite dalla Banca d’Italia – Irrilevanza



L’art. 644 c.p. contiene una definizione del concetto di “tasso di interesse usurario” costituente l’elemento centrale dell’oggetto della condotta vietata (pattuizione o addebito di interesse a tasso usurario) onnicomprensiva, precisata al IV comma.

Il tasso di interesse della fattispecie penale (e della corrispondente norma imperativa rilevante per il diritto civile e avente come conseguenza sanzionatoria quella prevista dall’art. 1815 II comma c.c.) è costituito dalla somma di interessi in senso tecnico, nonché di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese connesse alla erogazione del credito e dunque in rapporto causale, in senso civilistico, con la concessione del finanziamento o del mutuo.

Il concetto di tasso di interesse oggetto della condotta tipizzata (dal reato e quindi vietata anche sul piano civilistico) è determinato in modo tassativo da una norma definitoria legale integratrice del precetto.
Il parametro di antigiuridicità della condotta è dato dal superamento del tasso in concreto rilevato (secondo la definizione anzidetta) con un limite soglia che è individuato dalla legge attraverso il rinvio ad un dato normativo secondario, ossia il Decreto Ministeriale che, con cadenza trimestrale individua il tasso effettivo globale medio, per ciascun tipo di operazione (TEGM) aumentato della metà.

In caso di nullità totale del contratto, il creditore, sia pure in mala fede, potrebbe richiedere immediatamente la restituzione quantomeno del capitale. Viceversa, prevedendo l’art. 1815 c.c. una ipotesi di nullità parziale del contratto con finalità di protezione, il debitore potrà comunque avvantaggiarsi degli eventuali termini stabiliti a suo favore nel contratto e non ancora scaduti, rimanendo il negozio valido, salva la nullità parziale della clausola di interessi.

La norma di cui all’art. 2 comma 1 della Legge 108/96si limita a definire  attraverso un circoscritto rinvio “in bianco” a fonte sub legislativa la sola soglia percentuale della usurarietà dell’interesse e non già il concetto di tasso di interesse ai sensi della disciplina antiusura che trova pieno e completo quadro definitorio nel solo art. 644 c.p..

La natura prescrittiva delle rilevazioni è limitata alla sola definizione del TEGM e, quindi, della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo, senza che rivestano qualifica di normatività i presupposti della attività di rilevazione o le attività o le direttive della Banca d’Italia seguite dagli intermediari e dalle Banche per le segnalazioni dei tassi riscontrati e presupposto della emanazione dell’atto normativo secondario consacrato nel trimestrale Decreto Ministeriale.

Ove il decreto ministeriale, nelle proprie rilevazioni, non abbia considerato certi costi, che invece avrebbe dovuto tenere in conto ai sensi dell’art. 2 comma 1 legge 108/96, non può negarsi l’esistenza del potere di disapplicazione dell’atto di normazione secondaria ai sensi dell’art. 4 e 5 dell’allegato E legge 2248/1865: al giudice penale in ogni caso d’ufficio, e al giudice civile – pur sempre d’ufficio -, ma previa deduzione dei motivi di illegittimità dell’atto ad opera della parte che ne abbia interesse. (Pasquale Coppola) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pasquale Coppola


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