Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12836 - pubb. 15/06/2015

Condotta antisindacale e licenziamenti collettivi

Tribunale Rossano, 27 Marzo 2013. Est. Colombo.


Condotta antisindacale – Licenziamenti collettivi – Caratteristiche



La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 St. Lav. non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto, per integrarne gli estremi, è sufficiente che il comportamento datoriale leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. In particolare, nell’ambito della procedura di cui alla l. n. 223/1991 (art. 24 che richiama testualmente le norme dettate in materia di mobilità, artt. 4 e 5), saranno antisindacali, dunque, quelle condotte suscettibili di conculcare gli interessi collettivi ai quali le oo. ss. sovraintendono. Più nel dettaglio, nella procedura in esame è agevole rilevare la natura collettiva e meta-individuale dell’interesse di cui i sindacati si fanno portatori. Essi sono destinatari, in primo luogo, della comunicazione preventiva a seguito della quale possono richiedere un esame congiunto della situazione essendo ad esse riconosciuta la legittimazione a “sedersi al tavolo delle trattative” con i rappresentanti dell’impresa al fine di valutare la sussistenza dei presupposti della paventata riduzione del personale e per studiare e suggerire eventuali soluzioni alternative per far fronte all’esigenza di riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro nel tentativo di evitare il ricorso alla riduzione del personale o di contenere il numero dei licenziamenti che restano l’extrema ratio, dovendo anche, eventualmente, in tale contesto, esaminarsi la possibilità di far ricorso a misure sociali di accompagnamento finalizzate a favorire la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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