Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1292 - pubb. 17/07/2008

Piano attestato ex art. 67 l.f. e nomina dell'esperto

Tribunale Brescia, 02 Agosto 2007. Est. Sabbadini.


Azione revocatoria – Esenzioni – Piano attestato di risanamento – Nomina dell’esperto di cui all’art. 2501 bis cod. civ. – Competenza del Presidente del Tribunale – Esclusione.



Il richiamo contenuto nell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. alla “ragionevolezza attestata ai sensi dell’art. 2501 bis, quarto comma del codice civile” si riferisce alla scelta degli esperti che devono attestare il piano ed al tipo di ragionevolezza del medesimo ma non alla competenza per la loro nomina. Ne consegue che la scelta del soggetto che attesta il piano non è di competenza del Presidente del Tribunale ma è effettuata dall’imprenditore che lo elabora. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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