Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12967 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 20 Ottobre 2014. .


Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 L.F. – Indirizzi PEC “duplicati” assegnati contemporaneamente a più imprese – Mancata costituzione del debitore nel procedimento – Violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio – Nullità della sentenza di fallimento



Il meccanismo vigente delle notifiche a mezzo PEC consente una verifica del loro esito di natura meramente “virtuale”, poiché il cancelliere individua l’indirizzo PEC – cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione prefallimentare – ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso l’inserimento del solo codice fiscale del debitore. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)


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