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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12975 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Venezia, 29 Maggio 2014. .

Dichiarazione di fallimento - Rapporto con il procedimento di concordato preventivo - Superamento del principio di prevenzione e facoltà del debitore di presentare una nuova domanda di concordato alternativa al fallimento - Sussistenza - Riserva in decisione in ordine alla dichiarazione di fallimento


L’eliminazione dall’articolo 160 L.F. dell’inciso che prevedeva la possibilità per l’imprenditore di proporre il concordato preventivo “fino a che il suo fallimento non è dichiarato” ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordataria della crisi dell’impresa. Si è, quindi, formato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (Cass. 18190/2012 e 19214/2009), ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque “disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare”, venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore (Cass. 10383/1997) e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. 1521/2013). Sulla base di tali principi, non può ritenersi in assoluto preclusa al debitore la possibilità di presentare una nuova domanda di concordato fino a che il fallimento non viene dichiarato, mentre la mera riserva in decisione della causa per la declaratoria di esso non può ritenersi, mancando una norma esplicita in tal senso, il termine ultimo per la proposizione di nuove istanze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)