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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13062 - pubb. 15/07/2015.

Nullità delle clausole del contratto di conto corrente: azione di accertamento negativo promossa prima della chiusura del conto e storno delle annotazioni indebite


Tribunale di Torino, 02 Luglio 2015. Est. Astuni.

Conto corrente – Apertura di credito – Nullità clausole contrattuali – Azione di accertamento negativo e di ripetizione dell’indebito – Prova dei pagamenti

Conto corrente – Apertura di credito – Prova indiretta

Conto corrente – Contratti bancari – Forma ad substantiam – Contratto amorfo – Nullità di protezione – Rilevabilità d’ufficio

Conto corrente – Apertura di credito – Interessi ultra-legali – Mancanza pattuizione scritta – Tasso legale e tasso sostitutivo – Funzione sanzionatoria art. 117, comma 7, TUB

Conto corrente – Commissione di massimo scoperto – Pattuizione per iscritto – Criteri di applicazione

Conto corrente – Apertura di credito – Capitalizzazione trimestrale – Divieto – Specifica approvazione per iscritto

Conto corrente – Apertura di credito – Nullità clausole contrattuali – Soluti retentio

Conto corrente – Apertura di credito – Segnalazione in Centrale rischi – Prova del danno

Conto corrente – Apertura di credito – Segnalazione in Centrale rischi – Pregiudizio


Anche a conto corrente ancora aperto, il cliente ha titolo e interesse a proporre apposita azione di accertamento negativo volta a ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, nonché l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base alla clausola nulla (o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale) e, dunque, lo storno dell’annotazione indebita, con il conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere. Negli esiti pratici e negli elementi costitutivi, l’azione di accertamento negativo converge con l’azione ex art. 2033 c.c. Le due azioni, infatti, condividono un nucleo comune di fatti; la sola azione di indebito, tuttavia, esige la prova dell’indebito medesimo, non meno che del relativo spostamento patrimoniale. Per l’effetto, l’azione di accertamento negativo deve intendersi proposta ed è quindi decidibile nel merito, nonostante la mancata allegazione e prova di pagamenti, ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, abbia chiesto espressamente l’accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno, con ricalcolo del dare-avere. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Se è vero che non si dà apertura di credito se non sussiste un obbligo dell’istituto di credito di mantenere una disponibilità di cassa a favore del cliente, ossia di eseguire operazioni (i.e., pagamento assegni e bonifici) su conto a debito, nondimeno tale obbligo può essere dimostrato non soltanto tramite un documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette (quali estratti conto, riassunti scalarti, report di Centrale Rischi) che implicano, in modo univoco, il riconoscimento da parte della banca dell’avvenuta concessione del fido. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La nullità del contratto bancario amorfo, come le nullità previste dalle norme di trasparenza del TUB, è nullità c.d. unilaterale, che può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127, comma 2, TUB). Ne deriva che, se il cliente preferisce chiedere l’esecuzione del contratto bancario ancorché amorfo o non ne eccepisce la nullità ex art. 117 TUB, il giudice – in deroga al disposto di cui all’art. 1421 c.c. – non può rilevarla d’ufficio. Ciò nonostante, qualora il giudice rilevi un caso di nullità c.d. di protezione, prevista dalla normativa sulla trasparenza e operante a vantaggio del cliente, la medesima nullità dovrà, ai sensi dell’art. 127 TUB, rilevarsi d’ufficio.
Conto corrente – Apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito – Decorrenza dei termini di prescrizione
La prova di fidi continuativi, unita all’assenza di prova di rimesse solutorie, implica – secondo i principi della Suprema Corte (n. 24418/2010) – che la prescrizione dell’azione dell’indebito inizi a decorrere soltanto dalla chiusura del conto corrente (o dalla cessazione del fido). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

In assenza di contratto scritto di accensione del conto corrente si applica, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della normativa sulla legge bancaria, il tasso legale ex art. 1284 c.c. e, per il periodo successivo, il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB (: tasso minimo BOT). Stante la natura sanzionatoria di tale norma – la cui ratio è, appunto, quella di sanzionare la banca che non indica i tassi o pattuisce interessi «uso piazza» o superiori a quelli pubblicizzati –, occorre qualificare come «operazioni attive» quelle di impiego (ossia a credito della banca e a debito del cliente) e come «operazioni passive» quelle di raccolta: alle prime si applicherà il tasso minimo BOT, alle seconde il tasso massimo. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

È illegittima l’applicazione della commissione di massimo scoperto, laddove la stesa non sia stata pattuita per iscritto e laddove non constino i criteri di applicazione della commissione medesima. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima del 2000 e tuttora in essere, è certa – stante il disposto di cui all’art. 1283 c.c. – la non spettanza della capitalizzazione trimestrale (o annuale) degli interessi a favore della Banca fino al 30 giugno 2000. Ciò posto, costituisce un obiettivo peggioramento delle condizioni contrattuali l’introduzione, in tali contratti (come in tutti i rapporti bancari), del meccanismo di capitalizzazione di cui al (vecchio) disposto dell’art. 120 TUB e della conseguente deliberazione CICR del 9 febbraio 2000. Per l’effetto, è necessaria la specifica applicazione per iscritto – mediante sottoscrizione ex art. 1341 c.c. – della clausola di capitalizzazione. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La banca non può ritenersi autorizzata, ai sensi dell’art. 2034 c.c., a trattenere le somme indebitamente addebitate al correntista. Si tratta di ipotesi, infatti, che difetta di entrambi i requisiti della fattispecie dell’obbligazione naturale, ossia dello spontaneo adempimento in conformità ai doveri morali e sociali. Da un lato, non sussiste spontaneità nell’adempimento perché gli interessi sono stati addebitati dalla banca sul conto corrente del cliente e pagati attingendo alle disponibilità di conto presenti e/o alle successive rimesse: senza alcun atto dispositivo, volontario e consapevole proveniente dal cliente stesso. Dall’altro, la legge morale e i costumi sociali vigenti non imprimono il marchio della doverosità al pagamento, in un rapporto commerciale tra banca e cliente, di interessi non dovuti secondo la legge civile. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Il soggetto che chieda di essere risarcito, in via equitativa, del danno derivatogli dalla illegittima segnalazione in Centrale Rischi, ha l’onere di allegare e fornire prova degli specifici pregiudizi, avendo la richiesta di liquidazione in via equitativa il limitato effetto di liberare l’avente diritto dall’onere di provare esattamente il quantum di danno risarcibile. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Non è «credibile», ove non provato, il pregiudizio derivante dalla segnalazione in Centrale Rischi di un soggetto che, al momento della contestata segnalazione, è già da tempo segnalato a sofferenza da parte di altri istituti di credito e/o risulta in situazione di extrafido con distinti istituti di credito. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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