Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13095 - pubb. 20/07/2015

Audizione del minore

Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 2015, n. 11890. Est. Valitutti.


Audizione del minore – Necessità – Sussiste



L’audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché degli artt. 315 bis (introdotto dalla legge n. 219 del 2012), 336 bis e 337 octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che - anche in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità - l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr. ex plurimis, Cass. 11687/2013; 19202/2014; 6129/2015). Con la conseguenza che, una volta disposta tale audizione anche in grado di appello, il giudice del gravame non può prescindere dal tenere conto delle relative risultanze (Cass. 19202/2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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