Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13213 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 02 Luglio 2015. .


Concordato preventivo - Modalità attuative della liquidazione previste nel piano - Vendita degli immobili “a trattativa privata” ed in subordine con procedure competitive - Violazione dell’art. 182 l. fall. - Sussistenza



Il piano concordatario che prevede la cessione dei beni tramite vendite a trattativa privata sul libero mercato, con l’utilizzazione dei normali canali pubblicitari, appare in contrasto con le disposizioni dell’art. 182 l. fall., essendo tale modalità di dismissione dell’attivo difforme dalle previsioni di cui agli articoli da 105 a 108 ter l. fall., richiamati dall’art. 182 l. fall. in quanto compatibili, dovendosi affermare che le modalità di liquidazione nell’ambito del concordato debbano sempre ispirarsi ai principi dettati per la liquidazione in sede fallimentare, avendo il legislatore creato una totale coincidenza tra la liquidazione post concordataria e quella fallimentare, atteso altresì l’accostamento delle funzioni del liquidatore concordatario a quelle del curatore operato dallo stesso art. 182 l. fall.

(Fattispecie in cui la proposta di concordato preventivo, votata dalla maggioranza dei creditori, prevedeva la vendita dei cespiti immobiliari “a libero mercato”, tramite i comuni canali pubblicitari e di intermediazione immobiliare, limitando il ricorso alle aste pubbliche all’ipotesi in cui la vendita non fosse intervenuta entro il termine di trentasei mesi dalla definitiva omologazione del concordato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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