Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13214 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 02 Luglio 2015. .


Concordato preventivo - Modalità attuative della liquidazione previste nel piano - Previsione della vendita degli immobili “a trattativa privata” - Integrazione della proposta da parte del Tribunale in sede di decreto di omologazione - Legittimità - Poteri del Tribunale di disporre diverse modalità esecutive della liquidazione - Sussistenza - Limiti



Il concordato con cessione dei beni prevede la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva ed al pari della procedura fallimentare, alla più vasta categoria dei procedimenti di esecuzione forzata; nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un’attività liquidatoria, spetta sempre al Tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell’art. 182 l. fall., il potere di stabilire le modalità della liquidazione (da porre in essere secondo criteri competitivi e, in via preferenziale, secondo i criteri ed i moduli operativi previsti per il fallimento; vedi Tribunale di Milano sez. II 28 ottobre 2011 n.58), essendo il Tribunale sempre dotato del potere di integrare la proposta di concordato, quando ciò appaia necessario al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di legge, poiché lo spazio lasciato all’autonomia privata non è illimitato (vedi Cass. 15 luglio 2011 n. 15699). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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