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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13306 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Venezia, 01 Aprile 2011. .

Fallimento - Rivendica di beni immobili - Applicazione della disciplina prevista dagli articoli 619 seguenti c.p.c. - Acquisto del bene con atto avente data certa anteriore al fallimento - Prova testimoniale - Limiti ed eccezioni - Prova per presunzioni - Onere della prova.


Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli articoli 619 seguenti c.p.c. Di conseguenza, il terzo che rivendichi la proprietà o alto diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di aver acquisito in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'articolo 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o della casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni solo nel caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe inoltre al rivendicante dimostrare che il possesso del bene al momento del fallimento trova origine nell'allegato titolo diverso da quello di proprietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)