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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13334 - pubb. 09/09/2015.

Nel concordato preventivo, l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice


Tribunale di Rimini, 18 Giugno 2015. Est. Rossino.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione - Apporto del terzo - Esenzione dal divieto - Condizioni - Neutralità patrimoniale - Necessità


Va ribadito l’orientamento per cui, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’art. 160 secondo comma l. fall. deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando nè un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, nè un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cass. 2012/9373).

L’allocazione delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore non è libera, come sarebbe quella della c.d. finanza esterna che, ove presente, legittima il soddisfacimento in percentuale dei chirografari a prescindere dall’avvenuto integrale soddisfacimento dei privilegiati generali, nel caso in cui questi ultimi non abbiano prospettive di integrale soddisfacimento sulla base del valore di mercato dei beni sui quali il loro privilegio insiste; ciò significa che, in mancanza di apporti esterni al patrimonio del debitore, non è possibile destinare le risorse derivanti da detto patrimonio ai creditori privilegiati di un certo credito se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori con causa di prelazione generale antergata (in tal senso, cfr. Tribunale di Milano 16.3.2013 n.117).

Nel caso di apporto di nuova finanza, non è necessario, per tali nuove risorse, rispettare l’ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo rimessa all’autonomia privata la concreta regolamentazione delle modalità satisfattive, considerando che in tale ipotesi non viene attivata la responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c., in relazione all’art. 2741 primo comma c.c.; l’ordine di graduazione delle cause di prelazione non viene infatti alterato in relazione al ricavato della liquidazione dei beni della società concordataria, ma solo con riferimento alla distribuzione delle risorse apportate dal terzo.

(Fattispecie di concordato preventivo prevedente l’apporto di finanza esterna tramite impegno del terzo, subordinato all’omologazione del concordato, di pagare direttamente - tramite versamento a mani del liquidatore - i debiti per tributi non falcidiabili, i compensi dei professionisti e la percentuale del 4 % dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale per la parte incapiente, e dei crediti chirografari. La pronuncia respinge l’opposizione all’omologa proposta da creditore assistito da privilegio generale falcidiato, malgrado sia di rango superiore rispetto ai crediti tributari soddisfatti integralmente con l’apporto di finanza esterna). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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Il testo integrale


Cass. 8 giugno 2012 n. 9373 trovasi in questa Rivista all’indirizzo http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=8295.php