Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13390 - pubb. 23/09/2015

L’assegno di mantenimento va pagato anche d’estate, pure se i figli stanno con il papà

Tribunale Milano, 01 Luglio 2015. Est. Buffone.


Separazione – Assegno di mantenimento dei figli – Versamento in dodici mensilità – Sospensione dell’assegno nel mese di agosto quando la prole sta con il padre – Esclusione



Il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: ogni anno, in via anticipata, il padre è tenuto a versare alla madre l’importo stabilito. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il giudice può, però, stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, in linea con la previsione che può assistere le obbligazioni pecuniarie in generale. Ciò soprattutto dove sia lo stesso debitore a richiederlo. Da qui la prassi di fissare l’assegno di mantenimento dei figli secondo rate mensili (12). Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi in genere) è ipotizzabile poiché quell’importo non costituisce altro se non la “rata” della somma globale che va somministrata per quella periodicità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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