Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13513 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 10 Settembre 2015. .


Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Fattibilità economica della proposta – Sindacato da parte del Tribunale – Inammissibilità – Capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria – Giudizio probabilistico spettante esclusivamente al ceto creditorio



Anche in presenza di opposizione all’omologazione, non sussiste alcuno spazio del tribunale per sindacare la fattibilità economica del concordato, al pari di quanto avviene nelle fasi dell’ammissione e della revoca, e ciò anche in ipotesi di opposizione “qualificata” ex art. 180 quarto comma l. fall. (cfr. Cass. 2014/15345).

Attiene al giudizio di fattibilità economica della proposta demandato esclusivamente al ceto creditorio la valutazione della capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria, ove i creditori siano stati edotti con la relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale, per cui deve ritenersi che non sia nei poteri dell’organo giurisdizionale quello di sovrapporre e superare l’informata valutazione dei creditori. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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