L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13742 - pubb. 27/11/2015

Indisponibilità ad amministrare la procedura da parte dell’istituzione arbitrale e validità della clausola arbitrale

Lodo Arbitrale Genova, 08 Settembre 2014. .


Arbitrato – Clausole arbitrali patologiche – Inoperatività della camera arbitrale – Validità della convenzione di arbitrato

Arbitrato – Eccezione di compromesso – Inammissibilità

Arbitrato – Interpretazione della convenzione di arbitrato – Validità della clausola compromissoria



Il disposto del novellato art. 832, co. 6, c.p.c. deve trovare applicazione in ogni ipotesi di impossibilità dell’istituzione arbitrale, e dunque certamente anche nel caso in cui questa sia temporaneamente incapace a provvedere alla richiesta nomina degli arbitri. (Fabrizio M. Prandi) (riproduzione riservata)

L’eccezione di nullità della clausola compromissoria, sollevata da quella stessa parte che ne chiedeva l’applicazione dinanzi al giudice togato, è contraria al generale principio di correttezza e buona fede e non può essere ammissibile, dovendosi ritenere non meritevole di tutela l’interesse di una parte a paralizzare il giudizio in rito. (Fabrizio M. Prandi) (riproduzione riservata)

Quando è chiara la volontà delle parti di devolvere eventuali future controversie ad arbitri, problematica essendo soltanto l’individuazione dell’istituzione arbitrale competente, deve farsi ogni sforzo interpretativo per sopperire ad eventuali imprecisioni, e ciò al fine di preservare la validità della clausola e salvaguardare il precipuo interesse dei contraenti, ossia quello di optare per l’esclusione della tutela, dinanzi al giudice ordinario, dei diritti nascenti dal contratto. (Fabrizio M. Prandi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio M. Prandi


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