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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13922 - pubb. 24/12/2015.

Successione di adozioni: il Tribunale di Milano interpreta secundum constitutionem l’art. 294 c.c.


Tribunale di Milano, 25 Novembre 2015. Pres., est. Anna Cattaneo.

Adozione – Divieto di consentire una successione di adozioni – Prima adozione di natura speciale – Successiva adozione di persona di maggiorenne – Possibilità – Sussiste


In materia di adozione, l’art. 294 c.c. – ove istituito il divieto di consentire una successione di adozioni nel tempo di un unico adottando – non si applica nel caso in cui la prima adozione sia una adozione speciale. Una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata non può che limitare l’applicazione del divieto de quo solo qualora si tratti di plurime adozioni di maggiorenne (o di adozioni ordinarie di minorenni oltre gli otto anni per il limitato periodo temporale in cui non erano adozioni legittimanti). Invero, solo se la prima adozione è una adozione di maggiorenne il consentirne una successiva, se non da parte del coniuge del primo adottante, si pone in contrasto con la finalità dell’istituto che è quello della trasmissione del nome, dell’assicurare una discendenza a chi ne è privo. Al contrario, la finalità dell’adottante di una adozione speciale è quella di fare entrare il minore nella propria famiglia e di assumerlo, a tutti gli effetti, come figlio. Pertanto la seconda adozione non frustra la ratio e le finalità della prima adozione speciale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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