Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14116 - pubb. 30/07/2015

Presentazione della domanda di concordato in prossimità della scadenza del termine di cui all'articolo 10 l.f. e abuso dello strumento concordatario

Tribunale Verona, 17 Luglio 2015. Est. Lanni.


Concordato preventivo - Scadenza del termine di cui all'articolo 10 l.f. - Abuso dello strumento concordatario - Esclusione



La presentazione della domanda di concordato preventivo in prossimità della scadenza del termine di cui all'articolo 10 legge fall., oltre il quale non è più possibile dichiarare il fallimento, non è di per sé elemento sufficiente per configurare l'abuso dello strumento concordatario, tanto più quando nel ricorso sia espressa la volontà di assicurare il soddisfacimento concorsuale dei creditori con la liquidazione del patrimonio immobiliare.

È comunque ipotizzabile un’interpretazione ragionevole (costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 3 della Costituzione) del combinato disposto degli artt. 10 e 161 legge fall., secondo cui la presentazione dell’istanza di concordato, durante la pendenza del termine previsto dall’art. 10 legge fall., sospende il termine annuale per la dichiarazione di fallimento fino alla definizione della procedura di concordato, tenuto conto del rilievo che: 1) la finalità perseguita dall’art. 10 è realizzata anche dall’instaurazione nel termine annuale del procedimento di liquidazione concorsuale alternativo e prevalente rispetto alla dichiarazione di fallimento; 2) in caso contrario, l’evidenziata prevalenza generale del concordato rispetto al fallimento verrebbe meno, in assenza di un’espressa previsione derogatoria; 3) l’art. 162, comma 2, legge fall., nel prevedere la dichiarazione di fallimento all’esito del procedimento di concordato preventivo, non richiama l’art. 10. (Paola Cuzzocrea) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Simone Alberti


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