Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14198 - pubb. 17/02/2016

Dichiarazione di fallimento di società che abbia fittiziamente trasferito la sede all'estero

Tribunale Padova, 15 Ottobre 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Dichiarazione di fallimento - Istanza presentata nei confronti di società costituita in Italia che abbia trasferito la sede all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Fittizietà del trasferimento - Fattispecie



Sussiste la giurisdizione del giudice italiano con riferimento all'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società costituita in Italia, la quale abbia trasferito la propria sede legale all'estero, quando risulti che il trasferimento fosse preordinato a sottrarre la società al rischio di una possibile imminente dichiarazione di fallimento, piuttosto che il frutto di una scelta dettata da effettive ragioni imprenditoriali.

Sono indici sintomatici della fittizietà e strumentalità del trasferimento, tra gli altri: il non effettivo esercizio di attività imprenditoriale nella nuova sede (Cass. S.U. 20144/20011); la realizzazione del trasferimento in una data vicina alla presentazione dell’istanza di fallimento e, dunque, quando la situazione di insolvenza sia già ampiamente in atto (Cass. S.U. 20144/20011); la difficoltà di notificare l'istanza di fallimento presso la sede legale; l’esclusiva collocazione in Italia dei creditori (Cass. S.U. n. 19978/14); la scadenza dei crediti azionati anteriore al trasferimento; il mantenimento della partita IVA in Italia.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento della sede legale della società resistente all'estero si sia risolto in un atto meramente formale e che la resistente non abbia in alcun modo dimostrato che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale. La società, infatti, non era stata cancellata dal Registro delle Imprese, risultava attiva ed aveva una unità locale in altra città italiana; pochi mesi prima aveva depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ivi affermando di avere la sede legale in Italia ed indicando come esclusivo creditore una società italiana; inoltre, nel mese di giugno 2015 (quindi cinque mesi dopo il trasferimento all’estero), la società aveva emesso le buste paga di alcuni dipendenti riportando nell'intestazione un indirizzo in Italia). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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