Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14330 - pubb. 03/03/2016

Dopo la Cassazione: Roma sulle prescrizioni ai genitori

Tribunale Roma, 13 Novembre 2015. Est. Galterio.


Diritto di Famiglia – Procedimento di separazione/divorzio – Prescrizioni del giudice al minore – Sussiste – Prescrizioni del giudice ai genitori – Orientamento della Suprema Corte – Rilievi in merito – Prescrizione e invito – Interesse preminente del fanciullo



Pur consapevole del diverso orientamento della Corte Suprema, quale espresso nella recente sentenza n. 13506/2015, non si ritiene che un percorso terapeutico disposto giudizialmente possa tradursi in una violazione della libertà personale delle parti. E ciò sia perché trattasi di un onere, ovverosia di una facoltà che essendo condizionata ad un adempimento non è mai, essendo prevista nell’interesse dello stesso soggetto onerato, obbligatoria tanto è vero che è priva di conseguenze sanzionatorie personali nel caso in cui rimanga inattuata, ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido applicabile, sia perché è insuscettibile di esecuzione coattiva trattandosi esclusivamente della condizione posta dal giudice per il raggiungimento della pienezza dei paritetici poteri genitoriali nei confronti dei figli introdotta dalla novella 54/2006, sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una crescita il più possibile equilibrata e serena della prole in ragione della tutela del superiore interesse del minore che il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare. E’ proprio in ragione di tale immanente principio che il giudice, ove si consideri che la conflittualità genitoriale non può di per sé costituire ostacolo, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, all’adozione del modello prioritario di affido vuoi perché si svuoterebbe la previsione normativa del suo significato essendo il conflitto la ricorrente condizione della coppia richiedente in via giudiziaria il mutamento di status, vuoi perché l’esclusione della pari responsabilità genitoriale, in quanto finalizzata a tutelare il superiore interesse della prole, deve avere quale causa diretta una patologia nel rapporto tra il genitore escluso dall’affido ed il figlio, ovverosia l’incapacità del primo ad entrare in relazione diretta con il minore, e non già all’interno della coppia, la prescrizione terapeutica si traduce necessariamente nell’unico strumento disponibile da parte del giudice per il superamento della conflittualità tra i due genitori affinché possa essere garantita l’equilibrata crescita del minore, nel rispetto del concorrente diritto alla bi – genitorialità in capo a quest’ultimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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