Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14388 - pubb. 10/03/2016

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari, natura universale e legge applicabile in caso di mancanza di scelta delle parti

Tribunale Mantova, 24 Febbraio 2016. Est. Pagliuca.


Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – Natura universale – Legge applicabile – Individuazione in caso di mancanza di scelta delle parti – Criteri previsti dall’art. 8 del reg. UE n. 1259/10 – Conseguenze

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Disciplina dei rapporti economici e personali fra i genitori e il figlio minorenne – Giurisdizione – Criteri di cui all’art. 37 della legge n. 218/1995

Scioglimento del matrimonio contratto fra cittadini extracomunitari – Disciplina dei rapporti economici e personali fra i genitori e il figlio minorenne – Legge applicabile – Criteri di cui all’art. 36 bis della legge n. 218/1995



Il carattere universale (o ecumenico) del regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010 – ossia la possibilità di sua applicazione anche in relazione a cittadini di stati membri non partecipanti ovvero a cittadini extracomunitari – è ricavabile dal testo del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all'articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di designazione (da parte delle norme uniformi in materia di conflitto previste dal regolamento) di leggi anche di uno stato membro non partecipante o di uno stato non membro della Unione Europea; di conseguenza la legge applicabile va individuata in base al disposto dell'art. 8 del regolamento medesimo (nel caso di specie la legge italiana posto che, al momento della domanda, entrambe le parti -cittadini cinesi- risultavano risiedere in Italia e ciò in forza del criterio di cui alla lettera A del predetto articolo che fa riferimento alla legge dello stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda concernente la disciplina dei rapporti economici e personali tra il figlio ed i genitori, tutti cittadini extracomunitari, non potendo applicarsi il regolamento CEE n. 2201/03 e ciò in virtù della disposizione di cui all’art. 37 legge 218/95 che prevede la giurisdizione del giudice italiano, tra l’altro, quando (come nel caso di specie) almeno uno dei genitori risieda in Italia. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

I rapporti economici e personali tra genitori e figlio minorenne, tutti extracomunitari, sono regolati dalla legge italiana, in virtù di quanto previsto dall’art. 36 bis della legge n. 218/1995. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


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