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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14512 - pubb. 24/03/2016

Emotrasfusioni e transazioni: giurisdizione del GA

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Febbraio 2016, n. 2050. Est. Frasca.


Emotrasfusioni – Transazione con il Ministero – Diniego – Giurisdizione – GA – Sussiste



In materia di provvedimento ministeriale che neghi al privato danneggiato da emotrasfusioni una soluzione transattiva, sulla scorta delle norme vigenti, la controversia appartiene al G.A. Compete al giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione di legittimità accertare se la situazione giuridica del privato coinvolta dall'agire dell'amministrazione (e che non si atteggi come diritto soggettivo) rivesta la natura di interesse legittimo oppure di interesse di fatto, come tale non giustiziabile secondo la tecnica di tutela propria della giurisdizione amministrativa di legittimità. Ne segue che una controversia introdotta dal privato contemplato dal D.L. n. 89 del 2003, art. 3 in relazione all'agire dell'amministrazione concretatosi nell'emanazione del previsto regolamento e nelle determinazioni dell'amministrazione in base ad esso, supponendo la previa individuazione della natura della situazione del privato in termini di interesse legittimo e non di interesse semplice, è riconducibile alla giurisdizione amministrativa di legittimità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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