Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14807 - pubb. 20/04/2016

Natura negoziale dell'accordo di ristrutturazione, sindacato del tribunale, pubblicazione e caratteristiche dell'asseverazione in ipotesi di gruppo di imprese

Appello Firenze, 07 Aprile 2016. Est. Monti.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Esclusione

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Effetti sui rapporti pendenti - Esclusione - Effetti limitati ai creditori aderenti fatta eccezione per il termine generale di moratoria - Autonomia privata - Valutazione del giudice - Oggetto - Superamento della crisi d'impresa

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Pubblicazione nel registro delle imprese in data anteriore alla domanda di omologazione - Controllo del giudice

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Gruppo di imprese - Relazione di asseverazione - Oggetto e impostazione - Riferimento ai dati patrimoniali essenziali delle singole società coinvolte - Necessità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Relazione di asseverazione - Divario cronologico dei dati contenuti - Necessità - Controllo del tribunale attraverso la valutazione dell'incidenza degli eventi successivi - Fattispecie

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Valutazione del tribunale - Convenienza per i creditori aderenti - Esclusione



L’accordo di ristrutturazione dei debiti non da luogo ad una procedura concorsuale, essendo destinato a produrre effetti soltanto sul piano negoziale. Nel quadro delineato dall'art. 182-bis legge fall., manca, infatti, un provvedimento di apertura al quale facciano seguito progressivi adempimenti giudiziali, così come manca la nomina di organi di gestione o di controllo dell'impresa, la quale resta saldamente nelle mani dell'imprenditore e sotto la sua esclusiva responsabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non incidono sui rapporti pendenti e non coinvolgono la massa dei creditori in quanto tale, ovvero non si riverberano erga omnes, ma restano limitati ai creditori aderenti, fatta eccezione per la previsione di un modesto termine generale di moratoria: in particolare, siccome l'accordo deve consentire il pagamento integrale dei creditori estranei entro un certo termine, la legge inibisce momentaneamente le azioni cautelari ed esecutive, sospende il decorso delle prescrizioni ed evita le decadenze che si sarebbero nel frattempo verificate. Vigente il principio dell'autonomia privata, questo è l'unico aspetto coinvolgente i terzi di cui dovrebbe preoccuparsi il giudice nel concedere l'omologazione, mentre, negandola, egli impedisce l'esplicarsi degli effetti negoziali in capo a coloro che li hanno sottoscritti. La profonda asimmetria che viene in tal modo a manifestarsi sui fronti contrapposti degli interessi in gioco non può che indurre a guardare con estremo favore l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non tanto per acritico ossequio al dogma della volontà negoziale, quanto perché lo strumento, evitando in radice l'impiego di costosi rimedi concorsuali, porta in dote un risultato di grande importanza collettiva: il superamento della crisi d'impresa, se non addirittura la rimozione dello stato d'insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Appare preferibile l'interpretazione secondo la quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti debba essere pubblicato nel registro delle imprese prima della presentazione della domanda di omologazione, potendo in ogni caso il giudice verificare la coincidenza dell'accordo di cui si chiede l'omologazione con quello pubblicato e della relativa documentazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti che riguardi un gruppo di imprese, la relazione di asseverazione può essere incentrata sul gruppo stesso, purché dalla stessa sia possibile estrapolare i dati patrimoniali essenziali relativi alle società coinvolte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il differimento cronologico dei dati contenuti nella relazione di asseverazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un fatto in certa misura inevitabile e fisiologico, posto che estrarre un resoconto istantaneo da un flusso continuo nell'ambito di un complesso di eventi aziendali richiede di per se un certo tempo, ma soprattutto, dopo averlo fatto, è necessario altro tempo per operare una pluralità sequenziale di valutazioni da parte dei creditori, dell'attestatore stesso e del tribunale. In tale situazione, dopo aver fatto il possibile per ridurre al minimo i tempi, occorrerà valutare l'efficacia dell'attestazione monitorando l'incidenza tendenziale degli accadimenti sopravvenuti, onde verificare che non alterino il quadro di riferimento iniziale al punto da fargli perdere significatività. (Nel caso di specie, non solo l'attestatore aveva già soppesato l'evoluzione della situazione contabile per un determinato periodo successivo, ma le notizie più recenti hanno indotto la Corte a confermare la validità del piano di ristrutturazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi di periodo. Nessuno creditore aveva, inoltre, nel frattempo presentato istanze di fallimento o promosso azioni esecutive contro le società debitrici, né i creditori aderenti avevano rinnegato o disdettato l'accordo, la cui permanente efficacia era espressamente subordinata all'ottenimento dell'omologazione entro 9 mesi (non ancora decorsi) dalla stipulazione. In considerazione di questi elementi, la Corte d'appello ha ritenuto che gli stessi creditori, prefigurandosi tempi non brevi per giungere all'omologazione, avessero considerato validi entro quell'orizzonte temporale i dati contabili di partenza). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se i creditori, com'è ormai assodato dalla giurisprudenza di legittimità, sono sovrani nel valutare la convenienza di qualunque proposta concordataria, non si vede perché mai il giudice dovrebbe porre un freno alla volontà negoziale che si manifesti analogamente in via stragiudiziale, quando, nel caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti, vi sia l'assenso della stragrande maggioranza dei creditori interessati, i quali, in misura nella fattispecie nettamente superiore a quella minima del 60% prevista dalla legge, si siano spontaneamente offerti, postergando le proprie ragioni e mantenendo l'operatività delle linee di credito in vigore, di creare le condizioni per consentire il pagamento integrale della minoranza rimasta estranea all'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Ciro Alessandrini


Il testo integrale


 


Testo Integrale