La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14820 - pubb. 20/04/2016

Produzione in giudizio dei tracciati allegati alla cartella clinica

Tribunale Lamezia Terme, 31 Marzo 2016. Est. Sirianni.


Prova – Documenti – Produzione di prove documentali solo nel corso della CTU – Tardività – Sussiste – Produzione di tracciati allegati a cartella clinica – Inammissibilità – Sussiste



La prova documentale deve essere offerta al giudice nel rispetto delle preclusioni processuali: in particolare, è tardiva la produzione che avvenga in modo del tutto illegittimo solo nel corso dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, vieppiù, per mero comportamento (errato) del CTU che acquisisca i documenti offertigli da una sola parte. Peraltro, vi è da dire che l'eventuale consenso delle parti all'acquisizione di nuova documentazione, espresso in sede di espletamento delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, è comunque, irrilevante, dal momento che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., non è consentito all’ausiliario del giudice ricevere altri scritti defensionali oltre quelli, contenenti osservazioni e istanze di parte, ivi previsti ed, a fortiori, nuovi documenti, stante la decadenza già maturata per lo spirare dei termini perentori. In particolare, è da ritenersi del tutto tardiva la produzione - da parte dell’azienda sanitaria che li possiede – dei tracciati allegati ad una cartella clinica, se intervenuta oltre la scadenza dei termini assegnati dal giudice ex art.183 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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