Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14845 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 01 Febbraio 2016. .


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Caratteristiche - Applicazione alle ipotesi di affitto d'azienda e successiva cessione - Esclusione



Il concordato con continuità aziendale implica una sopportazione del rischio di impresa da parte dei creditori concorsuali, la quale può giustificarsi e sussistere solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei parametri di aleatorietà per i creditori concordatari. Deve, pertanto, essere esclusa l'applicazione della disciplina del concordato con continuità aziendale qualora il piano preveda l'affitto dell'azienda quale strumento di transito verso il successivo trasferimento a terzi della stessa. (Nel caso di specie, il Tribunale, in applicazione della disciplina introdotta dal decreto legge 83 del 2015, ha ritenuto necessario che fosse assicurato ai creditori chirografari il soddisfacimento di almeno il 20% dei loro crediti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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