Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14950 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 03 Marzo 2016. .


Opposizione a decreto ingiuntivo – Carenza dei presupposti per l’emissione del decreto – Accertamento della pretesa monitoria nel giudizio a cognizione piena – Revoca del decreto opposto – Ammissibilità – Condanna al pagamento del credito azionato in decreto – Sussistenza



Andrebbe confermato il decreto ingiuntivo opposto laddove, a prescindere dalla sussistenza della prova scritta ab origine, il credito ingiunto risulti sussistente all’esito del giudizio di opposizione; invero in detto giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per stabilire se l’ingiunzione fu messa validamente, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l’insussistenza del diritto fatto valere con il ricorso e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese (conforme, Cass. 2011/20613; Cass. 2004/7892).
(Principio affermato in fattispecie in cui il giudice dell’opposizione ha peraltro revocato il decreto ingiuntivo in conseguenza dell’accertamento, nel giudizio a cognizione piena, dell’inesistenza di parte del credito azionato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)