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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15212 - pubb. 10/06/2016.

Cancellazione ex articolo 700 c.p.c. della segnalazione alla centrale rischi qualora il ricorrente non svolga attività di impresa suscettibile di pregiudizio


Tribunale di Napoli, 04 Marzo 2016. Est. D'Ambrosio.

Ricorso ex art.700 c.p.c. – Segnalazioni in CAI – Periculum in mora – Esclusione – Rigetto – Servizi di pagamento – Carta di credito – Legittimità della revoca dell’addebito sul rapporto di conto corrente


La funzione informativa delle segnalazioni alla Centrale di Allarme Interbancaria può essere legittimamente sacrificata mediante l’adozione di provvedimenti cautelari di cancellazione soltanto nell’ipotesi di concreto ed imminente pericolo per l’imprenditore e la sua impresa. In questa prospettiva, deve escludersi la sussistenza del periculum in mora qualora il ricorrente non svolga un’attività imprenditoriale suscettibile di essere pregiudicata da una segnalazione illegittima.
Il titolare di carta di credito può effettuare pagamenti posticipando l’effettivo addebito ad una data futura convenuta dalle parti, allo scadere della quale sul conto corrente devono sussistere i fondi necessari per la copertura delle spese effettuate. Ne discende che, per il tempo che intercorre tra l’acquisto e il rimborso del corrispettivo da parte del correntista, la banca concede un prestito al proprio cliente.  In caso di mancanza di fondi, è legittima la condotta della banca che revoca la possibilità del correntista di addebitare sul conto le spese effettuate con tale servizio di pagamento. Tale facoltà spetta infatti alla banca e non alla società emittente la carta di credito posto che è la prima a finanziare, per mezzo di detto sistema di pagamento, le spese effettuate dal correntista. (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sabino Laudadio


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