Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15434 - pubb. 08/07/2016

Il libero professionista iscritto alla cassa non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata anche se versa il solo contributo integrativo

Tribunale Napoli, 08 Giugno 2016. Est. Giovanna Picciotti.


Previdenza – Obblighi contributivi – Gestione separata – Obbligatorietà dell’iscrizione per professionista soggetto a contribuzione solo integrativa a favore della propria Cassa di categoria – Non sussiste



Con l’art.18, co.12, D.L. 98/2011 (conv. Il L.111/2011) il legislatore ha chiarito che l’iscrizione alla Gestione separate ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per I lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad apposite albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per I liberi professionisti.
La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato. Pertanto non rileva che il reddito percepito sia assoggettato al solo c.d. contributo integrativo e non anche al contributo soggettivo.
Non trova riscontro il principio per il quale ogni reddito debba essere assoggettato, in quanto tale, all’obbligazione di natura previdenziale. Al contrario, l’art.18 co.12 fa esclusivo e reiterato riferimento alla “attività”, senza invece considerare, ai fini dell’iscrizione, il diverso concetto di “reddito”.
Le conclusioni non mutano alla luce della normativa di cui al D.Lgs. 314/97 o della L.662/96. Esse contemplano eccezioni all’identità, tendenziale, delle rispettive basi imponibili. L’iscrizione alla gestione separata, per la funzione di tutela previdenziale residuale per i soggetti che, altrimenti, ne sarebbero privi, si discosta in modo non irrazionale da quella tendenza legislativa. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pietro Troianello


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