Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15436 - pubb. 08/07/2016

Il cliente non può pretendere in giudizio l'esibizione dei documenti bancari se non li ha preventivamente richiesti in via stragiudiziale

Tribunale Padova, 29 Maggio 2016. Est. Bertola.


Usura – Richiesta di ordine di esibizione della documentazione bancaria ex art.210 c.p.c. – Necessità di preventiva richiesta ex art.119 T.U.B. – Sussiste



Per poter concedere un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. la parte deve dimostrare di aver provato ad ottenere la documentazione di cui chiede l’esibizione con gli strumenti extra processuali, al fine di evitare di instaurare una causa senza aver letto la documentazione da cui vuole inferire le sue eccezioni e le sue domande processuali e financo le nullità o la consumazione di reati. [Nella fattispecie, in materia di tassi bancari usurari, il Giudice dichiarava l’esploratività della domanda dell’ordine di esibizione avanzato dal cliente verso la banca convenuta poiché non risultava provata una preventiva richiesta di copia della documentazione ex art.119 T.U.B.]. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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