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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15521 - pubb. 15/07/2016.

Figli maggiorenni: se la spesa è nel loro interesse e compatibile con le condizioni economiche dei genitori, va sostenuta sia da padre che madre


Cassazione civile, sez. VI, 10 Giugno 2016. Est. Bisogni.

Mantenimento dei figli maggiorenni – Concorso alle spese straordinarie – Diritto del genitore anticipatario al rimborso – Dissenso dell’altro genitore – Obbligo del rimborso – Sussiste – Condizioni: rispondenza della spesa all’interesse del figlio e compatibilità della spesa con le condizioni economiche dei genitori


Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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