Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15585 - pubb. 01/07/2010
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Appello Firenze, 27 Giugno 2016. .
Fallimento - Crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura di concordato preventivo - Prededuzione - Violazione dell’ordine delle cause di prelazione - Esclusione
Il collocamento in prededuzione dei crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura di concordato preventivo non viola il principio del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione di cui all’articolo 160, comma 2, legge fall., in quanto la prededuzione esprime un criterio di anteriorità del pagamento che sfugge a quello della graduazione delle cause di prelazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
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Crediti sorti in relazione ad altre procedure concorsuali
Crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale - ∙ Criteri di verifica del credito del professionista per accesso alla procedura di concordato preventivo
- ∙ Prededuzione e violazione ordine delle cause legittime di prelazione