Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15587 - pubb. 01/07/2010

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Appello Firenze, 27 Giugno 2016. .


Concordato preventivo - Procedimento - Introduzione - Domanda di concordato con riserva



Il procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. è introdotto dal ricorso di cui al primo e sesto comma della norma e non dal deposito del piano, con la conseguenza che  il deposito della domanda di concordato "con riserva" determina di per sé, immediatamente ed a prescindere dal deposito del plano, tutta una serie di effetti tipici della procedura concordataria per cui non può certo negarsi che essa introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi.

Le disposizioni introdotte dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n. 132, non si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per effetto del deposito di una domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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