Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15663 - pubb. 28/07/2016

Illegittima pratica dell’anatocismo su conto corrente per contrarietà al divieto dell’art. 1283 c.c.

Tribunale Treviso, 30 Giugno 2016. Est. Munaro.


Azione di accertamento negativo debito su conto corrente – Illegittimità dell’anatocismo per contrarietà all’art.1283 c.c.

Azione di accertamento negativo debito su conto corrente – Nullità delle commissioni di massimo scoperto

Azione di accertamento negativo debito su conto corrente – Inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in quanto generica

Azione di accertamento negativo debito su conto corrente – Usurarietà addebiti in conto corrente – inclusione c.m.s del computo del T.E.G.



È nulla la clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22.04.00 che prevede la possibilità, per la banca, di applicare l’anatocismo trimestrale sui saldi debitori del correntista, per violazione del divieto stabilito dall’art.1283 c.c., il quale osterebbe anche un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ne consegue che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010). (Lorenzo Di Antonio) (riproduzione riservata)

Nell’ambito di un rapporto di conto corrente sono da dichiararsi illegittimi tutti gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto (e voci successive giusta l.n.02/09) laddove dall’analisi della documentazione contrattuale non risulti la sussistenza di pattuizioni adeguatamente specifiche e determinate nell’oggetto. In mancanza della necessaria base negoziale sono privi di titolo giustificativo. (Lorenzo Di Antonio) (riproduzione riservata)

L’eccezione sollevata dalla banca relativa all’asserita prescrizione dei pagamenti di natura solutoria effettuati dal correntista nel periodo anteriore al decennio che precede la data d’introduzione del giudizio è da ritenersi inammissibile laddove l’istituto di credito non assolva l’onere posto a suo carico ex art. 2697, II comma c.c. riguardante, nel caso di specie, la precisa e tempestiva individuazione di tali rimesse ed il loro ammontare nè l’attività assertiva può essere surrogata dalle risultanze peritali, perché in tal modo verrebbe indebitamente stravolto il rapporto tra allegazioni e prova come delineato dal codice di rito, alla cui stregua l’istruzione probatoria non può surrogare le carenze assertive ma incentrarsi necessariamente sui fatti specificamente (e previamente) introdotti nel giudizio. (Lorenzo Di Antonio) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile (per tutte, Cass. pen. n. 12028/2010). In caso di accertata violazione, andrà applicato, come sostitutivo, il mero tasso legale. (Lorenzo Di Antonio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Di Antonio


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