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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15738 - pubb. 08/09/2016.

Fallimento dell’imprenditore agricolo: rileva l’attività esercitata al momento della richiesta di fallimento


Appello di Brescia, 12 Agosto 2016. Est. Maria Tulumello.

Imprese soggette al fallimento - Impresa agricola - Oggetto sociale - Svolgimento in concreto di attività commerciale - Situazione in essere all’epoca della presentazione della domanda di fallimento


Allo scopo di stabilire se una società agricola che abbia come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’articolo 2315 c.c. sia assoggettabile a fallimento, occorre accertare se essa svolga in concreto attività commerciale all’epoca della presentazione della domanda di fallimento, senza che possa farsi riferimento ai criteri temporali posti dall’articolo 1, comma 2, legge fall che opera invece una distinzione all’interno della categoria degli imprenditori commerciali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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