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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16081 - pubb. 03/11/2016.

Trascrizione della sentenza di fallimento ai sensi dell’art. 64 comma II L. Fall.


Tribunale di Reggio Emilia, 13 Ottobre 2016. Est. Maserati.

Trascrizione sentenza di fallimento – Atti a titolo gratuito – Reclamo ex artt. 2674-bis c.c. e 113 disp att. c.c. – Modalità di trascrizione


Le trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 64 comma II L. Fall. vanno effettuate presentando due note: la prima avrà “codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento” e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito; la seconda avrà “codice 600 – atto generico”, riporterà nell’indicazione dell’oggetto “apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall.” e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma contro sia il fallito sia il terzo avente causa. (Filippo Salvardi) (Stefania Iotti) (Ilaria Lenzini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Filippo Salvardi


Il testo integrale