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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1612 - pubb. 05/03/2009.

Ordini di negoziazione e ratifica


Tribunale di Brescia, 17 Giugno 2008. Pres., est. Orlandini.

Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Prova – Omessa contestazione – Ratifica – Esclusione.


Né la tacita approvazione dell’esecuzione del mandato di cui all’art. 1712, comma 2, cod. civ., la quale presuppone che il mandato sia stato effettivamente conferito, né la mancata contestazione degli estratti conto di cui all’art. 1832 cod. civ., la quale, come è noto, si riferisce esclusivamente agli addebiti ed agli accrediti e non alle operazioni che li giustificano, possono valere come ratifica di ordini di negoziazione eseguiti ma non impartiti dall’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini


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