Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16300 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 02 Novembre 2016. .


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Migliore soddisfazione dei creditori - Trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione



Nel concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis legge fall., la migliore soddisfazione dei creditori non deve essere intesa in senso assoluto come migliore soddisfazione astrattamente possibile, con conseguente devoluzione ai creditori di ogni utilità e profitto conseguiti dall’imprenditore in continuità, bensì come trattamento più favorevole attraverso un giudizio di comparazione tra il risultato economico prospettato dalla proposta in continuità e quello ricavabile da uno scenario alternativo caratterizzato dalla discontinuità e, quindi, dalla liquidazione dell’impresa.

(Nel caso di specie, il professionista ha attestato che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano era funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori comparando la proposta con l’ipotesi di concordato preventivo liquidatorio che, in assenza istanze di fallimento, appariva come quella concretamente praticabile.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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