Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16360 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 30 Novembre 2016. .


Leasing traslativo – Definizione e risoluzione – Risoluzione del contratto di leasing traslativo – Verifica giudiziale clausole contrattuali



Le clausole previste per la risoluzione di contratti di leasing traslativi devono essere sottoposte (in caso di contestazione ex art. 1384 c.c.) a verifica giudiziale sulla scorta del criterio generale desumibile dall’art. 1526 per la vendita con riserva di proprietà, di modo che sia evitata l’indebita locupletazione della parte concedente per effetto dell’acquisizione sia dei corrispettivi della locazione, sia del bene oggetto del contratto, laddove una parte dell’intrinseco valore di quest’ultimo risulti già inglobata negli importi dei canoni. (Stefania Urbinati) (riproduzione riservata)