Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16486 - pubb. 11/01/2017

Provvedimenti provvisori e urgenti separazione dei coniugi, rigetto istanza di rimpatrio per sottrazione internazionale del figlio

Tribunale Bologna, 16 Febbraio 2016. Pres., est. Spadaro.


Procedimento di separazione giudiziale – Eccezione di sospensione – Provvedimenti provvisori e urgenti – Sottrazione internazionale di minore – Istanza di rimpatrio

Procedimento per sottrazione internazionale – Procedimento di separazione giudiziale dei coniugi – Strumentalità dell'istanza di rimpatrio – Residenza abituale del minore – Centro di imputazione legami affettivi del minore



Pendente il deposito di un ricorso per separazione giudiziale avanti al Tribunale italiano fra due coniugi di diversa residenza (italiana e inglese) con un figlio minore, viene introdotto dal coniuge inglese un ricorso per sottrazione internazionale di minore ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, con richiesta di reimpatrio nella residenza paterna in Londra. Il Presidente delegato a decidere dei provvedimenti provvisori e urgenti nella separazione giudiziale della coppia con figlio minore, si dichiara competente a decidere sulla richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 20 del Reg. 2201/2003 nelle more della pronuncia sulla attivata procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja; non accoglie la eccezione di sospensione formulata dal coniuge che ha nel frattempo depositato una istanza di reimpatrio del minore ex Convenzione dell'Aja sul presupposto della dichiarata strumentalità della istanza, valutando in fatto: la inerzia nel deposito della istanza di reimpatrio rispetto all'asserito evento che avrebbe determinato la sottrazione; la inerzia anche rispetto al deposito da parte dell'altro coniuge del ricorso per separazione. (Claudio Pezzi) (riproduzione riservata)

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigetta un ricorso di sottrazione internazionale di minore ex Convenzione dell'Aja del 1980 per difetto del requisito dell'allontanamento dalla residenza abituale del minore ex art. 3 della Convenzione, rilevando che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcun legame del minore con l'Inghilterra, paese nel quale si chiedeva il reimpatrio. Il Tribunale dei Minori nel rigettare il ricorso per difetto del requisito della residenza abituale ha condiviso la posizione del giudice della separazione in merito al carattere strumentale della presentazione del ricorso e ha inoltre statuito, seguendo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, che "per 'residenza abituale', ai fini della citata convenzione, debba intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua vita quotidiana di relazione". (Claudio Pezzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Claudio Pezzi LL.M.


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