Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16753 - pubb. 01/07/2010

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Appello Brescia, 05 Ottobre 2016. .


Fallimento – Accertamento dello stato di insolvenza – Rilevanza dell’attivo patrimoniale – Esclusione – Rilevanza della liquidità – Sussiste



La valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’art.5 L.F. non deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ma deve essere volta a verificare se il debitore disponga di credito e di risorse, e quindi della liquidità necessaria per soddisfare le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa.
Le proprietà immobiliari, nell’ambito di un’azienda non in liquidazione, non valgono a modificare il giudizio sull’insolvenza in quanto non costituiscono liquidità pronta e immediata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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