Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16793 - pubb. 24/02/2017

Inefficacia ex articolo 44 l.f. di garanzia reale prestata per debiti scaduti nell’interesse esclusivo del creditore

Tribunale Treviso, 10 Gennaio 2017. Est. Caterina Passarelli.


Fallimento - Inefficacia di atti a titolo gratuito - Valutazione di gratuità od onerosità - Causa concreta - Interesse concreto perseguito - Garanzia reale prestata per debiti scaduti nell’interesse esclusivo del creditore

Fallimento - Inefficacia di atti a titolo gratuito - Onere della prova



In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. (Cass.6538/10).

Da tale principio generale, attuale anche dopo la riforma, discende che la garanzia reale prestata per debiti non scaduti, in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ancorché proprio, deve ritenersi di natura gratuita laddove risponda all'interesse esclusivo del creditore.

(Nel caso di specie, la sottoscrizione dell'atto di pegno era stata dettata dalla sopravvenuta diminuzione di valore dell’immobile ipotecato contestualmente alla concessione del mutuo da parte della banca.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'onere della prova della gratuità dell'atto non è a carico della curatela posto che, mancando la controprestazione, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, con la conseguenza che, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 legge fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass. 4454/16; SU 6538/10). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marco Coppin


Il testo integrale


 


Testo Integrale