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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16915 - pubb. 16/03/2017.

Se l’assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne, è lui il legittimato passivo in caso di domanda di modifica


Tribunale di Torino, 11 Aprile 2016. Est. Carbonaro.

Conflitti familiari – Clausole di separazione o divorzio che prevedano il versamento diretto dell’assegno in favore del figlio maggiorenne – Richiesta di revisione – Legittimazione passiva – Figlio maggiorenne – Sussiste


In materia di conflitti familiari, legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l’assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto che il figlio conviva con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non conviva più con il genitore. A fronte di condizioni di separazione o divorzio che prevedano ab origine il versamento diretto dell’assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente già allora non convivente con l’altro genitore, dando luogo così ad un’eccezionale ipotesi di attribuzione giudiziale di un diritto ad un terzo che non ha partecipato al processo, la domanda diretta a modificare tale statuizione giudiziale può essere proposta soltanto da o contro il figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva in quanto non convivente con il genitore e già individuato “a monte” come creditore esclusivo dell’obbligazione di pagamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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