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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17053 - pubb. 06/04/2017.

Responsabilità del sindaco per false comunicazioni sociali


Tribunale di Torino, 26 Gennaio 2015. Est. Paola Boemio.

False comunicazioni sociali – Cd. frode in valutazione – Valutazioni altamente tecniche – Responsabilità del sindaco non controllore contabile – In mancanza di dolo specifico – Esclusione


Il collegio sindacale – ancorché non investito del controllo contabile – non può considerarsi libero da responsabilità in ordine alla veridicità e regolarità del bilancio.
La sua vigilanza può portare alla luce le cd. frodi in valutazione solo ove vi siano sintomi eclatanti, tra cui: la totale difformità tra i criteri di valutazione in concreto adottati e quelli che, nelle note esplicative al bilancio, vengono indicati come adottati; la violazione delle clausole generali che presiedono alla redazione del bilancio, quali la chiarezza, l’intelligibilità, la prudenza.
La responsabilità penale in ordine a falsità consistenti in valutazioni prognostiche altamente tecniche può essere pienamente accertata dalla ritenuta sussistenza della partecipazione cosciente e volontaria del sindaco al progetto illecito. In capo al garante cui è contestata un’omissione penalmente rilevante ex art.40 cpv. c.p. deve dimostrarsi la percezione effettiva dei campanelli d’allarme, laddove la mera conoscibilità farebbe scivolare l’elemento psicologico dell’agente nell’area della colpa. Il segnale d’allarme penalmente rilevante è qualificato; non può essere generico, ma deve riferirsi alla tipologia del reato della cui commissione costituisce sintomo tangibile; deve consistere in anomalie specifiche e peculiari in relazione all’evento illecito che sta per realizzarsi.
[Nella fattispecie, il Tribunale ha assolto per non aver commesso il fatto i componenti del collegio sindacale di una nota compagnia assicuratrice accusati di concorso e comunque di mancato impedimento del reato di false comunicazioni sociali in relazione all’appostamento in bilancio di una riserva sinistri inferiore al limite stabilito dalla legge.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luciano De Angelis


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