Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1706 - pubb. 07/05/2009

Piano attestato e delega al tribunale per la nomina dell’esperto

Tribunale Treviso, 20 Aprile 2009. Pres., est. Schiavon.


Piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, legge fallimentare – Nomina del perito attestatore – Competenza – Delega al presidente del tribunale.



Benché la nomina del perito chiamato ad attestare, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria competa all'imprenditore, essa può tuttavia essere delegata al Presidente del Tribunale, in veste vicaria, quando l'imprenditore ritenga utile connotarla di una maggiore "terzietà" ai fini di un più positivo apprezzamento da parte dei creditori, nella prospettiva delle credibilità realizzativa del piano stesso. (Si segnala che il provvedimento si pone in parziale contrasto con i provvedimenti 16 luglio 2008 del Tribunale di Milano e 31 marzo 2008 del Tribunale di Mantova - pubblicati in questa rivista - che hanno negato la competenza del Tribunale alla nomina del perito "attestatore".) (Pierluigi Vedova) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pierluigi Vedova



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