Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1738 - pubb. 27/05/2009

Anatocismo, delibera CICR e conto costantemente passivo, decorrenza della prescrizione da ogni singolo addebito

Tribunale Mantova, 12 Luglio 2008. Est. Aliprandi.


Interessi – Determinazione del tasso mediante rinvio agli usi di piazza – Nullità – Applicazione del tasso sostitutivo – Rapporto di durata – Media dei tassi di riferimento dei BOT degli ultimi dodici mesi calcolata con riferimento ad ogni singola operazione.

Interessi – Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale – Applicazione di capitalizzazione sostitutiva – Esclusione.

Interessi – Capitalizzazione trimestrale – Criterio paritetico di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 – Conto con andamento costantemente passivo – Peggioramento delle condizioni – Sussistenza – Pattuizione scritta – Necessità.

Diritto del cliente alla restituzione delle somme indebitamente addebitate in conto corrente – Prescrizione – Decorrenza da ogni singolo addebito in conto.



Qualora venga dichiarata la nullità della clausola di determinazione dell’interesse mediante rinvio agli usi di piazza contenuta nei contratti di conto corrente, in sua sostituzione, alle partite debitorie, dovrà essere applicato il tasso legale sino all’entrata in vigore della l. 154/1992 e successivamente quello di cui al comma 7 dell’art. 117 del TUB. Quanto a quest’ultimo criterio, va precisato che il tasso fisso, cui la norma si riferisce, se si giustifica con riguardo ad una singola operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi con riferimento ad un rapporto di durata quale quello di conto corrente. Appare quindi preferibile la tesi secondo la quale la misura degli interessi varia nel corso del rapporto e la media dei tassi di rendimento dei BOT degli ultimi dodici mesi va calcolata non con riferimento alla conclusione del contratto o all’entrata in vigore della legge, ma con riferimento al momento in cui è stata compiuta ogni singola operazione. Attesa la funzione sanzionatrice della norma, alle operazioni che siano attive per la banca va applicato il tasso minimo, a quelle passive per l’istituto di credito quello massimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora venga dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nessuna forma di capitalizzazione potrà essere applicata in sostituzione della clausola nulla, né a tal fine si potrà far ricorso all’art. 1284 codice civile, il quale contempla l’anno come unità temporale per la maturazione dei frutti civili, in quanto detta norma non prevede affatto che i frutti possano ogni anno essere sommati al capitale e generare ulteriori interessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’astratta previsione, nei rapporti tra banca e cliente, di una capitalizzazione trimestrale “paritetica” costituisce sicuramente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate qualora ci si trovi in presenza di un conto dall’andamento costantemente negativo. In tale ipotesi, non è possibile affermare che, dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la banca possa applicare unilateralmente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendo la relativa clausola essere espressamente approvata per iscritto dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine decennale di prescrizione del diritto del correntista alla restituzione delle somme indebitamente addebitate in conto corrente in forza di clausole nulle decorre da ogni singolo illegittimo addebito e non dalla chiusura del conto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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