Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17431 - pubb. 08/06/2017

La mera 'trasformazione' in trust non estingue la società

Tribunale Treviso, 18 Maggio 2017. Est. Zulian.


Trust – Costituito da società – Identità soggettiva tra soci e beneficiari del trust – Identità del patrimonio – Continuità di gestione del patrimonio – Cancellazione della società dal Registro delle imprese – Effetto estintivo – Esclusione – “Cancellazione della cancellazione” – Ammissibilità



La situazione cui viene ricollegata dalla giurisprudenza la possibilità che si addivenga (anche d’ufficio), tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, ad una “cancellazione della cancellazione” è da identificarsi nella prosecuzione dell’attività pur dopo la cancellazione dal Registro delle imprese.
La continuità sostanziale dell’originaria compagine societaria nella forma del trust costituito dalla società, che contestualmente vi conferiva l’azienda di sua proprietà, e la materiale prosecuzione, pure post cancellazione dal registro, dell’ordinaria gestione immobiliare appaiano – sotto il profilo della continuità imprenditoriale – sufficienti a costituire idonea prova contraria rispetto all’effetto costitutivo/estintivo della cancellazione. [Nella fattispecie, il Tribunale ordinava la cancellazione dell’iscrizione di cancellazione dal Registro delle imprese di una società che aveva costituito un trust conferendovi l’intero patrimonio immobiliare e i cui soci erano i beneficiari dello stesso trust.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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