Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17857 - pubb. 05/09/2017

Accordi di ristrutturazione del debito: oneri strumentali del debitore e sindacato del tribunale

Appello Napoli, 26 Luglio 2017. Est. Ilaria Pepe.


Accordi di ristrutturazione del debito – Omologazione – Deposito al Registro imprese della determina degli amministratori – Non necessità – Applicazione analogica dell'art. 152 l. fall. – Illegittimità

Accordi di ristrutturazione del debito – Omologazione – Deposito al registro imprese del piano e della relazione del professionista – Non necessità – Interpretazione estensiva dell'art. 182-bis l.fall. – Illegittimità

Accordi di ristrutturazione del debito – Omologazione – Sindacato della fattibilità economica dell'accordo – Illegittimità



Agli accordi di ristrutturazione del debito non è applicabile, in via analogica, l'onere di deposito ed iscrizione al registro delle imprese della deliberazione degli amministratori, previsto dall'art. 152, ultimo comma,  l.fall. per il concordato fallimentare, non sussistendo alcun vuoto normativo e trattandosi, peraltro, di istituti aventi caratteristiche non assimilabili.

Agli accordi di ristrutturazione del debito non è applicabile, in forza di interpretazione estensiva dell'art. 182-bis l.fall., l'onere di depositare al registro delle imprese oltre l'accordo sottoscritto, anche il piano e la relazione del professionista, essendo comunque possibile ai creditori estranei, sia mediante mera istanza di visibilità del fascicolo processuale, sia mediante reclamo avente natura ampiamente devolutiva, accedere alle informazioni di dettaglio dell'accordo medesimo.

In considerazione della possibilità di accedere all'istituto anche in presenza di uno stato di crisi meramente temporaneo e tenuto conto dei limitati effetti prodotti dall'accordo nei confronti dei creditori non aderenti, non appare invero irragionevole la scelta del legislatore di modulare in modo diverso la natura e l'ampiezza dei dati che, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese, divengono accessibili anche a terzi non legittimati a proporre opposizione o non interessati a promuoverla, rilevando la meritevolezza dell'interesse dell'imprenditore alla non ostensione.

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione del debito, il tribunale deve valutare se le modalità dell'accordo si pongano in contrasto con norme imperative e se la relazione dell'attestatore assolva alla funzione informativa sulla attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge.

Ferma l'impossibilità di valutare la convenienza economica dell'accordo, è precluso al Tribunale, l'esercizio di un sindacato di fattibilità economica del medesimo.


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